
La dottoressa Canu non è l’unica a nutrire perplessità sulla vicenda: «Occorre ribadire – afferma Adriana Cosseddu, docente di Diritto penale all’Università di Cagliari e membro del direttivo locale di Scienza & Vita – che è esclusa dal nostro ordinamento la legittimità di una condotta che abbia come effetto la soppressione della vita umana, anche se motivata dal far cessare pesanti sofferenze, o fosse anche tenuta in ragione di un eventuale consenso del titolare della vita stessa. Che il diritto alla vita sia indisponibile – continua la giurista – si evince dall’articolo del Codice penale che punisce l’omicidio del consenziente. Nel nostro ordinamento la tutela della vita sussiste in quanto bene meritevole di protezione in sé, e non in base al valore che alla propria vita potrebbe essere riconosciuto da ciascuno. Si aggiunga che sono punibili l’istigazione o l’aiuto al suicidio: viene cioè sanzionato l’indurre in altri la determinazione al suicidio, ovvero una condotta che punta a suscitare un proposito prima inesistente, o a rafforzarlo, o ancora ad agevolarne l’esecuzione. Del resto – conclude la Cosseddu – se è vero che la Costituzione nei "Rapporti etico-sociali" tutela il diritto alla salute, ancor prima tutela il diritto alla vita, annoverato tra i "diritti inviolabili" che la Repubblica riconosce e garantisce in base all’articolo 2 della Costituzione. Senza la vita del resto, ogni altro diritto è destinato a decadere». [leggi tutto]
Nessun commento:
Posta un commento